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Ricorso in Cassazione: la consegna diretta a mano non è considerata ammissibile

lentepubblica.it • 16 Dicembre 2014

Il metodo è considerato valido fino al secondo grado di giudizio, mentre per l’impugnazione in fase di legittimità non si può sviare dalle regole del codice di procedura civile.

La consegna diretta del ricorso per cassazione all’ufficio, esulando completamente dallo schema legale tipico della notificazione fissato dal codice di procedura civile, deve considerarsi giuridicamente inesistente.
Così, nel dichiarare inammissibile un ricorso soltanto affidato al front-office, ha concluso la Corte suprema nella sentenza n. 25395/2014, ove è stato altresì ricordato che la “consegna diretta” è una modalità di notifica valida soltanto per gli atti dei due gradi di merito.

La vicenda e il ricorso per cassazione
Un contribuente ricorreva contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda di rimborso Irpef avanzata con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni.
Al ricorso articolato su due motivi – riferiti, il primo, alla statuizione di merito e, il secondo, alla pronuncia sulle spese – non resisteva la parte pubblica, che non si costituiva in sede di legittimità.

La pronuncia della Corte
All’esito della discussione all’udienza pubblica, il Collegio di piazza Cavour ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché non notificato “nelle forme di cui all’art. 137 c.p.c. e segg., o delle speciali disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994“, bensì soltanto consegnato al front-office dell’ufficio parte del giudizio di merito, che ne aveva rilasciato ricevuta.
Ciò in quanto, si legge nella pronuncia in commento, mentre per la notifica degli atti dei gradi tributari di merito la consegna diretta dell’atto all’ufficio o ente impositore è prevista dalla legge, di contro il ricorso per cassazione va notificato “nelle forme del codice di procedura civile salvo il disposto della L. n. 53 del 1994 (vale a dire della disciplina in base alla quale l’avvocato – munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 cpc e dell’autorizzazione del consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto – “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente“, ndr)…”.
La consegna diretta del ricorso di legittimità all’ufficio, chiarisce la Corte, “esula completamente dal paradigma normativo della notifica contemplata dal codice di rito… e, pertanto, deve considerarsi inesistente“.

Osservazioni
Il decreto legislativo 546/1992, dettando le regole sul processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, prevede nell’articolo 16 una disciplina sulle notificazioni connotata da alcuni aspetti di specialità rispetto a quella ordinaria del rito civile.

Nel processo tributario, infatti, la notificazione, oltre che secondo le regole generali fissate dagli articoli 137 e seguenti cpc, può essere effettuata anche con modalità peculiari e semplificate.
In particolare, in base al comma 3 dell’articolo 16, la notifica può essere eseguita in via “diretta” ovvero senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, sia (e trattasi di modalità utilizzabile da entrambe le parti) a mezzo del servizio postale, “mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto“, sia (ma soltanto a beneficio del contribuente, nei confronti dell’ufficio o dell’ente parte del giudizio) mediante “consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta…“.

Per quanto riguarda la fase di legittimità, occorre invece tener conto di quanto stabilito dall’articolo 62, comma 2, del Dlgs 546/1992, il quale prevede che “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto“.
In proposito, la Corte suprema ha chiarito che “alla proposizione del ricorso per cassazione debbono ritenersi applicabili esclusivamente le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per presentare qualsiasi ricorso giurisdizionale innanzi a questa Corte” (Cassazione, 3566/2005).
Già in passato, occupandosi di questione analoga a quella affrontata nel caso odierno, il giudice di nomofilachìa ha avuto modo di rilevare che, tenuto conto dell’esposto quadro normativo, la semplice consegna del ricorso per cassazione all’ufficio “non è sicuramente equipollente ad una notificazione…” (Cassazione, 11620/2009 e 1384/2011).

La sentenza 25395/2014, in definitiva, conferma il principio per cui, in mancanza di disposizioni peculiari sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissione tributarie regionali, risultano applicabili esclusivamente (salvo quanto detto con riguardo alla legge 53/1994 per le notifiche postali eseguite dagli avvocati nel rispetto della disciplina di cui alla 890/1982) le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, richiamando dunque l’attenzione degli “addetti ai lavori” sul puntuale rispetto delle regole procedurali, onde evitare irreparabili declaratorie di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Corte suprema.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Massimo Cancedda

 

 

 

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